ELENCO DEI NUMERI VINCENTI DELLA LOTTERIA FESTE PATRONALI PARROCCHIA SS.Trinità (SANTI PATRONI)
1° PREMIO - BIGLIETTO N° 3022
2° PREMIO - BIGLIETTO N° 3212
3° PREMIO - BIGLIETTO N° 3693
4° PREMIO - BIGLIETTO N° 2905
5° PREMIO - BIGLIETfO N° 0881
6° PREMIO - BIGLIETTO N° 3654
ENTE PROMOTORE PRESIDENTE COMITATO FESTE PATRONALI PARROCCHIA "SAN GIUSEPPE E IMMACOLATA CONCEZIONE" IN AIELLI
1° PREMIO - BIGLIETTO N° 3754
2° PREMIO - BIGLIETTO N° 2779
3° PREMIO - BIGLIETTO N° 2656
4° PREMIO - BIGLIETTO N° 4298
5° PREMIO - BIGLIETTO N° 1502
Domenica 1 Agosto
Planetario itinerante a San Benedetto dei Marsi
Sabato 7 Agosto - Torre delle Stelle di Aielli Ore 17.30 - Spettacolo al Planetario
Ore 22.30 - Osservazione astronomica
Domenica 8 Agosto - Ore 21.30 Riserva Naturale Parco del Salvia no - Avezzano Passeggiata tra le Stelle. Osservazione guidata del cielo notturno
Martedì 10 Agosto - Torre delle Stelle di Aielli
Ore 17.30 - Sala "F. Angelitti": Cronache dall'Universo. Aspettando le Stelle cadenti. Ore 22.00 -Inizio dell'osservazione astronomica
Martedì 17 Agosto - Torre delle Stelle di Aielli Ore 21.30 - 23.30 Osservazione della Luna
Sabato 14 Agosto - Torre delle Stelle di Aielli Ore 17.30 - Spettacolo al Planetario
Sabato 28 Agosto - Torre delle Stelle di Aielli Ore 17.30 - Spettacolo al Planetari
Bando per la concessione di contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione a favore dei conduttori di immobili ad uso abitativo ai sensi dell’art. 11 L. 431/98” – Anno 2009
IL SINDACO RENDE NOTO
CHE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE E’ STATO PUBBLICATO IL BANDO PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI SOTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI PER LE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.
Il limite di reddito convenzionale per accedere al contributo è fissato in € 12.923,82 che corrisponde al reddito convenzionale annuo del nucleo familiare per l’assegnazione degli alloggi E.R.P. e determinato secondo i criteri fissati dall’art.2 lett. f) L.R. 96/96.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15/09/2010
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo del Comune.
Il Sindaco
Benedetto Di Censo
| Documento allegato | Dimensione |
|---|---|
| BANDO LOCAZIONI (pdf) | 31.38 KB |
| SCHEMA DOMANDA (pdf) | 59.64 KB |
| DETERMINAZIONE N. 128/2010 (pdf) | 24.18 KB |
BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009– 2010
IL SINDACO RENDE NOTO
In esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 254 del 29/03/2010, il Comune di Aielli provvederà all’assegnazione delle borse di studio di cui alla Legge n. 62/2000.
Possono accedere alla borsa di studio tutti gli alunni e studenti della scuola primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado, purché provenienti da famiglie la cui situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sia pari o inferiore a € 10.632,95.
Per accedere al beneficio i genitori degli alunni e studenti (o gli studenti stessi se maggiorenni) dovranno inoltrare apposita istanza, opportunamente documentata, al Comune di Aielli, entro e non oltre il 30 giugno 2010.
E’ opportuno che le famiglie si dotino per tempo dell’attestazione I.S.E.E. rilasciata dall’I.N.P.S., presentando all’INPS stesso, ai C.A.F. o all’ufficio amministrativo di questo Comune, la dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18.05.2001.
L’SEE deve essere aggiornata all’ultima dichiarazione dei redditi.
Il bando pubblico sui requisiti, criteri e modalità di ripartizione del beneficio è pubblicato all’albo pretorio del Comune e chiunque ne ha interesse può prenderne visione.
Per il ritiro dei moduli di domanda e per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo del Comune.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| BANDO BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO (pdf) | 30.77 KB |
| MOD1 (pdf) | 23.37 KB |
| MOD3 (pdf) | 17.81 KB |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Schede riepilogative dell’esito di controllo sui fabbricati nel Comune (pdf) | 137.47 KB |
| Foglio n. 12 (pdf) | 573.33 KB |
| Foglio n.13 (pdf) | 321 KB |
| Foglio n.19 (pdf) | 674.06 KB |
VERSAMENTO DEL SALDO
Visto il capo (artt. Da 1 a18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’art. 5-bis, comma 4, del D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148;
Visto l’art. 37, commi 13 e 53 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio in data 18 dicembre 2007;
Visto l’art. 1, commi 156, da 158 a 171, 173, 174 e 175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;
Visti l’art. 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il D.L. n. 93 in data 27 maggio 2008, recante: “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 16.03.2009 adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del soprarichiamato D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva;
RENDE NOTO
DAL 1° AL 16 DICEMBRE 2009 dovrà essere versata la seconda rata a saldo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) dovuta per l’intero anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L’imposta può essere corrisposta:
a mezzo C/C POSTALE N. 11890860 INTESTATO A COMUNE DI AIELLI – SERVIZIO TESORERIA I.C.I.
tramite il modello F24 – Sezione I.C.I. ed altri tributi locali – indicando come codice comune “A100” e come codice tributo 3901 abitazione principale, 3903 aree fabbricabili; 3904 altri fabbricati; 3906 interessi; 3907 sanzioni.
Tale obbligo non sussiste per coloro che, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art. 18, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno effettuato il versamento dell’imposta in unica soluzione nel decorso mese di giugno.
In relazione al disposto dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008:
1)è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze;
2)Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo s’intende quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ed in cui il contribuente e i suoi familiari risiedono abitualmente; ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992.
3)L’esenzione si applica anche:
a)a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune;
b)alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
L’imposta, per l’anno corrente, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, resta determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote di cui al prospetto che segue:
4,50 ‰
a)per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di categoria catastale: A1 abitazione di tipo signorile – A/8 abitazione in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici
b)per le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che non risultino locate
6,00‰ aliquota ordinaria
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PER GLI IMMOBILI POSSEDUTI DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO:
Euro 103,29 ORDINARIA

