Variazioni residenza o domicilio
Nuove norme in materia di dichiarazioni
anagrafiche
Dal 9 maggio 2012 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di iscrizione anagrafica con provenienza da
altro comune e dall’estero – cambio di abitazione all’interno del Comune - emigrazione all’estero.
L’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, come convertito con modificazioni dalla legge n° 35/2012,
introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni
anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Una importante novità riguarda la possibilità di effettuare le predette dichiarazioni anagrafiche tramite la
compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno (e resi
disponibili anche su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al Comune con le modalità di cui all’art. 38 del DPR
445/2000.
Quindi, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs.
n. 82/2005), che definisce le modalità di inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni
anagrafiche nei seguenti modi:
1. direttamente all'ufficio anagrafe posto in Piazza F. Angelitti n° 1,
2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Aielli, Ufficio Anagrafe Piazza F. Angelitti n° 1, 67041 –
Aielli (AQ)
3. per fax al numero 0863789140
4. per via telematica (e-mail aielli_aire@hotmail.com o tramite PEC all'indirizzo
comune.aielli.aq@pec.comnet-ra.it).
Quest'ultima possibilità (punto 4) è consentita esclusivamente ad una delle seguenti condizioni:
a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale
dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano
acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che
trasferiscono la residenza con il richiedente. Inoltre se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il
modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri
componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di
traduzione e legalizzazione dei documenti.
Se il cittadino straniero è di uno:
• Stato non appartenente all'Unione Europea, deve allegare la documentazione indicata nell' allegato "A". (allegato
disponibile in questa pagina)
• Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato "B".(allegato
disponibile in questa pagina)
MODELLI:
PROCEDIMENTO SUCCESSIVO A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e
comunque entro 2 (DUE) giorni lavorativi al ricevimento della dichiarazione, a registrare le conseguenti
variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione medesima. Inoltre, provvederà ad
accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla
dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la
registrazione) si intende confermata.
IMPORTANTE: IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge n°
5/2012 disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'
accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione,
nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano
gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici
acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4
ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione
alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti
degli accertamenti esperiti.
PER I COMUNI
Le richieste di cancellazione anagrafica dei cittadini emigrati da Aielli ed iscritti in altro comune
dovranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi:
fax: 0863789140
posta elettronica ordinaria: aielli_aire@hotmail.com
posta elettronica certificata: comune.aielli.aq@pec.comnet-ra.it
RIFERIMENTI NORMATIVI
Circolare n.9/2012 del 27 aprile 2012 del Ministero degli Interni contenente le istruzioni operative per l'attuazione
dell'art.5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo".
Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo".
Modalità di applicazione dell'art. 5 ("Cambio di residenza in tempo reale").
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. "Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”. Testo unico sulla documentazione amministrativa
Documento allegato | Dimensione |
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Allegato_A.pdf | 77.47 KB |
Allegato_B.pdf | 157.13 KB |
Modulo_residenza.doc | 120.5 KB |
Modulo_cancellazione.doc | 62 KB |